Il modulo di consegna DPI al lavoratore non è altro che un un verbale, o per semplificare una ricevuta, controfirmato dal lavoratore nel momento in cui gli vengono assegnati uno o più dispositivi di protezione individuale.
Se stai studiando la procedura di consegna dei DPI, e vuoi approfondire la tematica Dispositivi di protezione individuale, ti rimandiamo a questo nostro articolo in cui facciamo una rapida rassegna di tutte le tipologie di dispositivi di protezione individuale divise per categoria.
Il modulo di consegna DPI è lo strumento in sostanza con cui si formalizza, e si mette agli atti per ogni futura necessità, l’elenco dei dispositivi di protezioni individuale che il datore di lavoro ha distribuito tra i dipendenti.
E’ proprio la presenza o meno, e naturalmente l’eventuale correttezza, del modulo di consegna DPI a fare chiarezza in una futura controversia, tra lavoratore e datore di lavoro, e sia ben chiaro, è uno strumento che, in base alla situazione può portare vantaggio all’una quanto all’altra parte.
Ogni datore di lavoro, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l’obbligo di garantire la massima protezione dei propri lavoratori, con i dispositivi di protezione individuale e con la formazione ed informazione.
Per questo motivo il lavoratore non si può rifiutare di firmare il modulo di consegna DPI, per poi magari in un secondo momento, contestare di non aver mai ricevuto i dispositivi di protezione individuale.
Ricordiamo che i dispositivi di protezione individuale sono l’ultima spiaggia a cui l’azienda può ricorrere per eliminare, o nel peggiore dei casi limitare, i rischi dovuti dalla mansione lavorativa.
Per quanto scomodi e talvolta apparentemente superflui, i dispositivi di protezione individuale sono un accessorio del lavoratore al quale lo stesso non si può sottrarre, sull’assegnazione del quale il datore di lavoro ha degli obblighi esplicati nell’articolo 18 del D.Lgs 81/08, e per tale motivo il verbale di consegna DPI si rivela uno strumento utile tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.
Per dovere della cronaca, per farti comprendere l’importanza del verbale di consegna DPI al lavoratore, ti ricordiamo che il D.Lgs 81/08 al comma 1 lettera a) nella sezione in cui parla degli Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, recita testualmente: fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
Cosa si compila per la consegna dei DPI?
La consegna DPI al lavoratore è un obbligo del datore di lavoro, inquadrato del D.Lgs 81/08, e per tale motivo è necessario che riporti innanzitutto i dati anagrafici dell’azienda nonchè del lavoratore:
- Nome e cognome del datore di lavoro;
- Ragione sociale dell’azienda;
- Indirizzo della sede legale;
- Nome e cognome del lavoratore;
Per far si che il verbale di consegna DPI rispetti in pieno il D.Lgs. 81/08 sarà inoltre necessario che lo stesso riporti delle informazioni particolareggiate come ad esempio:
- dettaglio di tutti i dispositivi di protezione individuale consegnati;
- informazioni sugli obblighi e relative modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale consegnati;
- riportare la firma del datore di lavoro;
- riportare la firma del lavoratore per accettazione;
- riportare la data certa della consegna;
Il verbale di consegna DPI, deve essere accompagnato inoltre da tutte le informative previste dalla normativa, in tema di responsabilità, obblighi, e modalità di uso dei DPI consegnati.
Anche il lavoratore infatti ha i suoi obblighi e le relative sanzioni in tema di DPI, ed in questo il modulo di consegna DPI può diventare uno strumento che da una parte solleva il datore di lavoro dagli obblighi, dall’altra sensibilizza il lavoratore trasformando il verbale di consegna DPI al lavoratore in un momento di formazione ed informazione.
Facciamo una rapida carrellata delle norme che andrebbero citate all’interno del modulo di consegna DPI al lavoratore. Tali norme, per semplificare la procedura di creazione del modulo di consegna DPI al lavoratore, possono anche essere inserite come allegato al modulo di consegna DPI stesso.
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L’articolo 20 del sopracitato D.Lgs 81/08 tratta gli obblighi del lavoratore:
- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I) lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 43, comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva (…).
Art. 59. (Sanzioni per i lavoratori)
- I lavoratori sono puniti:
- a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
Articolo 78 – Obblighi dei lavoratori:
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
- I lavoratori:
- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
E’ altresì necessario che il verbale di consegna DPI sia redatto in duplice copia, in modo tale da lasciare al lavoratore lo stesso verbale attestante la consegna dei DPI, firmato come ricevuta di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale.
Come gestire il modulo di consegna DPI al lavoratore con Docker?
Docker è uno strumento in grado di facilitare ogni processo legato alla gestione delle risorse umane, compresa la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.
Docker ti permette di caricare i dispositivi con il set di informazioni necessarie alla loro gestione nel rispetto del D.Lgs 81/08, come ad esempio data di scadenza ed allegati come i manuali, le certificazioni ed il modulo di consegna DPI al lavoratore, rilevare i fabbisogni tra i lavoratori, ed infine una gestione completa del modulo di consegna DPI al lavoratore dalla sua stesura all’archiviazione, non dovrai nemmeno preoccuparti di compilare i dati che abbiamo descritto in questo articolo.
Il grande vantaggio di Docker risiede nel fatto che la compilazione sarà già interamente preparata dall’applicazione, dovrai solo preoccuparti di farla firmare al lavoratore!
A proposito di firme, Docker ti consente di optare tra firma autografa cartacea, e firma digitale. Nel primo caso dovrai solo stampare il modulo di consegna DPI al lavoratore così come lo ha precompilato Docker e farlo firmare al lavoratore, potrai in un secondo momento archiviare una scansione all’interno di Docker nel fascicolo del lavoratore.
Nel caso optassi per la firma digitale invece hai ancora due opzioni: FES e FEA. Mentre la FES è un tipo di firma di base, inclusa in Docker senza costi aggiuntivi, dove semplicemente un click del lavoratore viene trattato come firma digitale, con la FEA, legalmente riconosciuta anche in Italia, avrai la massima certezza ed inoppugnabilità.
Quando optare per la FEA? Bisogna prima fare una piccola premessa. Per la firma grafometrica (FEA) Docker sfrutta tutte le potenzialità dell’app Graphit, già presente all’interno dell’ecosistema Profiler Cloud. Graphit, infatti, riesce a dare pieno valore legale alla firma digitale grazie ai dati biometrici raccolti nella fase di firma del documento. Questi dati sono opponibili a terzi anche in giudizio, consentendo ad un perito di risalire all’identità del firmatario.
Ma tornando alla domanda: quando utilizzare una firma grafometrica (FEA), piuttosto che una firma elettronica semplice (FES)? Anche qui purtroppo non c’è una risposto chiara e dettagliata per ogni caso, il primo criterio da tenere in considerazione sicuramente è fare una valutazione del rischio che andranno ad affrontare i dispositivi di protezione individuale citati nel modulo di consegna DPI al lavoratore: più è alto il rischio più sicuramente una FEA sarà da prediligere su una FES.
Il grande vantaggio di Docker è che non devi decidere da subito che tipologia di firma attivare, puoi ad esempio attivare la FES per poi, in un secondo momento, attivare la firma grafometrica senza grandi stravolgimenti e costi.
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Quando viene formalizzato il modulo consegna DPI al lavoratore?
Non è previsto un termine di tempo fissato ed uguale per tutte le categorie di aziende, DPI e mansioni di lavoro; proprio perché questi elementi comportano grandi differenze in fatto di rischio, il modulo di consegna DPI al lavoratore possiamo dire che segue di pari passo la vita del dispositivo di protezione individuale.
Tra gli obblighi del datore di lavoro infatti vi è quello di sorvegliare la scadenza e lo stato di usura del dispositivo di protezione individuale attivando, nel caso lo stesso perda la sua efficacia protettiva, una procedura di sostituzione. Alla luce di ciò è evidente che il modulo di consegna DPI al lavoratore si va a produrre ogni qualvolta che il dispositivo di protezione individuale viene affidato o sostituito.
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