Si definisce reperibilità l’obbligo di un lavoratore, nei confronti dell’azienda, di rendersi rintracciabile per una prestazione lavorativa eccezionale richiesta dal datore di lavoro, tale chiamata naturalmente deve essere supportata da un carattere di urgenza ed indifferibilità.
La norma prevede che la reperibilità sia riconosciuta come prestazione strumentale ed accessoria all’ordinaria prestazione lavorativa.
Ora che abbiamo fatto luce sulla definizione del termine reperibilità, risulta anche più chiaro che la reperibilità è uno strumento a disposizione di specifiche attività per le quali, grazie ad essa, riescono a garantire continuità operativa ai loro servizi.
Come funziona la reperibilità sul lavoro?
Data la sua caratteristica estremamente speciale e “personalizzata” non abbiamo ad oggi una legge che regolamenti la reperibilità a livello nazionale, sono i contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali e regolamenti interni a disciplinare la reperibilità.
Tuttavia non è esclusa la possibilità di creare degli accordi individuali, che possano soddisfare l’esigenza dell’azienda, appagando al tempo stesso anche le esigenze ed i diritti del lavoratore.
Le condizioni pattuite tra azienda e lavoratore devono essere sottoscritte dal lavoratore a mezzo di firma per accettazione sul contratto di assunzione o con accordo successivo all’assunzione, devono naturalmente prevedere la disponibilità del lavoratore a rendersi reperibile, e devono essere regolamentate in modo tale da non comportare disagi per il dipendente nell’ambito ad esempio della sfera familiare.
Dall’altra parte l’azienda dovrà riconoscere l’impegno del lavoratore con la remunerazione dell’indennità di reperibilità, che andrà liquidata assieme alla retribuzione ordinaria mensile.
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Reperibilità: limiti, diritti e obblighi dei lavoratori
Parlando di reperibilità l’argomento che crea più dibattito, e su cui la giurisprudenza oggi non offre una risposta univoca, è quello che va ad interessare la reperibilità durante il riposo settimanale.
Se da un lato infatti troviamo sentenze che affermano che la reperibilità del lavoratore, assicurata in uno o più giorni adibito a riposo settimanale, non dà diritto al recupero delle giornate di riposo qualora la prestazione lavorativa non venga resa, dall’altro possiamo trovare sentenze che lasciano intendere l’esatto contrario.
In linea generale quindi, è possibile affermare che, quando non vi siano particolari accordi del CCNL di riferimento, il datore di lavoro deve tenere in considerazione alcune limitazioni relative alla durata: vi sono limitazioni sul numero di giornate consecutive nell’arco della stessa settimana ed un tetto massimo di settimane consecutive in cui il lavoratore ha dato la sua disponibilità a rendersi rintracciabile.
Analogamente ai limiti di durata, sempre nel caso in cui la contrattazione sia fatta tra lavoratore ed azienda, è necessario che il datore di lavoro applichi un sistema di rotazione dei dipendenti interessati alla reperibilità. E’ chiaro che questo vincolo, oltre ad evitare che sia sempre la stessa risorsa a sacrificare il proprio tempo libero per l’azienda, permette al datore di lavoro di soddisfare i limiti di durata.
Cosa succede se non rispondo alla reperibilità?
A questo punto avrai ben compreso che il tema della reperibilità è quasi certamente l’argomento più spinoso e più combattuto in ambito giuslavoristico. Dopo anni ed anni di sentenze controverse l’una con l’altra la corte europea, solo nel 2021, con le sentenze C-344/19 e C-580/19 del 09/03/2021, ha cominciato a fare chiarezza sull’argomento, anteponendo la distinzione tra due tipologie di reperibilità: reperibilità attiva e reperibilità passiva.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha quindi distinto le due forme di reperibilità in base al livello di urgenza e sensibilità che ha la chiamata dell’azienda nei confronti del lavoratore, con la conseguenza che il vincolo più stretto del lavoratore comporti anche una penalizzazione della qualità del tempo libero concesso in reperibilità. Quando tale vincolo è più forte ci troviamo dinanzi ad una reperibilità attiva, quando invece il vincolo è più elastico, la reperibilità è di tipo passivo.
In questo senso si vanno di conseguenza a rendere più netti i confini della libertà di azione del lavoratore nei confronti di una chiamata straordinaria da parte dell’azienda.
Per fare un esempio concreto, una chiamata in servizio per un emergenza di un operatore sanitario sottoposto a regime di reperibilità, ha una valenza ben diversa dalla chiamata fatta ad un capoturno per controllare lo stato di un impianto mentre lo stesso è fuori dall’orario di lavoro.
L’operatore sanitario chiamato in servizio, per poter intervenire in tempi rapidissimi alla chiamata ha dovuto sacrificare il proprio tempo libero, mantenendo il telefono acceso ed in una zona con copertura, limitando il distanziamento dalla propria abitazione ed infine sacrificando del tempo trascorso con i propri cari.
Secondo la Corte la reperibilità attiva, non consentendo al dipendente di godere di idoneo riposo, prevede un compenso e relativi obblighi equiparati a normale attività lavorativa. Nei giorni di reperibilità attiva inoltre, il lavoratore matura regolarmente il diritto alla maturazione di ulteriore riposo compensativo.
La reperibilità passiva non richiedendo la pronta disponibilità del lavoratore, è equiparata ad una prestazione strumentale ed accessoria, diversa dalla prestazione lavorativa.
La reperibilità passiva limita senza escludere il riposo del lavoratore, pertanto giustifica un corrispettivo diverso dalla regolare attività lavorativa, e non consente al lavoratore di maturare ulteriore riposo compensativo.
L’elasticità della reperibilità passiva, consente inoltre al lavoratore di poter organizzare liberamente la richiesta del datore di lavoro con un collega di pari mansione, senza interdire lo svolgimento delle attività richieste.
E’ possibile rifiutare la reperibilità?
Per dare una risposta esaustiva è necessario analizzare il CCNL di riferimento, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale non regolamenti la materia, bisogna fare riferimento al contratto territoriale o aziendale. Più avanti, in questo articolo analizzeremo le condizioni di ogni tipo di CCNL in modo tale da offrirti informazioni più dettagliate possibili.
Reperibilità non pagata: cosa fare in questi casi
Alla reperibilità, in ogni caso, viene riconosciuto un compenso economico che può variare in base al livello di disponibilità richiesto dal datore di lavoro.
Cosa fare nel caso in cui la reperibilità non venga pagata?
Ci troviamo a dover dare una risposta tanto spinosa nell’ambito di un argomento che ha visto anni ed anni di sentenze discordanti; come se non bastasse a tutto ciò bisogna aggiungere il periodo storico che stiamo vivendo, in cui a storie di sfruttamento del lavoro, si susseguono storie di aziende che, grazie anche all’impegno dei lavoratori, fanno i sacrifici per mantenersi in vita!
Il consiglio che ci sentiamo di dare è di valutare con attenzione l’azienda e l’ambiente di lavoro, per comprendere se la reperibilità non viene pagata per aumentare i ricavi dell’azienda, magari già molto buoni, o semplicemente perché la coperta è corta ed il non pagare l’onere della reperibilità è l’unico modo per poter mantenere in piedi i contratti con i clienti.
Infine, la decisione sulla prima azione da intraprendere la potrai valutare anche, e soprattutto in base alle dimensioni ed al tipo di azienda per cui lavori: sicuramente in un’azienda più piccola, prima di intraprendere un’azione sindacale potrai aver modo di dialogare con il datore di lavoro per trovare un giusto compromesso.
Reperibilità nei CCNL
Ora che abbiamo compreso cosa è la reperibilità, come si è evoluta nel tempo, e come viene gestita a livello generale, abbiamo anche visto come ogni CCNL possa apportare modifiche di carattere pratico ed economico alle norme generali che abbiamo esaminato.
Consigliamo di approfondire al seguente link.
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Reperibilità CCNL Commercio
Non vi sono particolari riferimenti alla reperibilità nel CCNL Commercio, pertanto si deve far riferimento agli specifici accordi integrativi stipulati tra aziende e lavoratori.
Pertanto la reperibilità nel CCNL si pone come prestazione strumentale ed accessoria all’ordinaria prestazione lavorativa, potrà essere organizzata interessando più risorse dell’azienda in modo tale da non sovraccaricare specifici lavoratori, e dovrà essere retribuita. In caso di intervento invece, le ore effettive di lavoro dovranno essere retribuite come normale lavoro straordinario.
Reperibilità CCNL Edili PMI
La reperibilità nel CCNL Edili PMI può essere oraria, giornaliera e settimanale e, nel caso di reperibilità settimanale, non possono essere assegnate più di due settimane consecutive di reperibilità ad un lavoratore.
E’ fatto obbligo per le aziende che intendono utilizzare lo strumento della reperibilità, di effettuare una comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali.
La comunicazione ha lo scopo di mettere a conoscenza le RSA delle modalità con cui l’azienda intende applicare lo strumento della reperibilità, segnalando il numero di lavoratori coinvolti e le relative mansioni.
Tali incontri con le Rappresentanze sindacali dovranno essere rinnovati di anno in anno aggiornando, in caso di cambiamenti, le RSA sulle nuove condizioni.
Nel caso in cui un lavoratore sia sottoposto a reperibilità per un periodo di sette giorni continuativi, lo stesso matura il diritto di fruire del giorno di riposo non goduto durante il periodo di reperibilità.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi di offrire la propria disponibilità alla reperibilità, fatto salvo il caso in cui sia presentato un giustificato motivo.
Tuttavia l’azienda dovrà garantire l’inserimento dei lavoratori nei turni di reperibilità basandosi su una programmazione, trasmessa in forma scritta al lavoratore, con almeno sette giorni lavorativi. Tale periodo potrà essere prorogato in via eccezionale per far fronte ad eventuali sostituzioni di lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’orario che il lavoratore ha concesso in reperibilità all’azienda non sarà rilevante ai fini del computo del lavoro legale o contrattuale, tuttavia le ore di lavoro straordinario, effettuate a seguito di una chiamata, saranno conteggiate come aggiuntive rispetto al limite delle 250 ore/anno individuali.
Reperibilità CCNL Credito
Anche nell’ambito bancario vi sono particolari problematiche, la cui insorgenza per poter essere gestita necessita dello strumento della reperibilità.
Nel CCNL Credito la reperibilità è contemplata come un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, attraverso il quale il lavoratore si rende disponibile per sopperire esigenze impreviste, o imprevedibili, con la finalità di assicurare il ripristino dell’emergenza e la continuità dei servizi.
Anche nel CCNL Credito le ore di reperibilità non sono considerate di lavoro effettivo, non concorrendo quindi al computo dell’orario di lavoro legale o contrattuale.
Il lavoratore, fatto salvo giustificato motivo, non potrà rifiutarsi dal concedere la propria reperibilità impegnandosi a mantenere, durante l’intero turno, il cellulare acceso e carico, permanendo in zone sotto copertura telefonica ed a distanza ragionevole tale da garantire un tempestivo intervento.
Il lavoratore potrà essere inserito in turni di reperibilità con cadenza settimanale o mensile, comunicati con un preavviso di 7 giorni, nel preavviso non rientreranno le sostituzioni dovute da impreviste indisponibilità di altri lavoratori in turno di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei requisiti, l’azienda sarà tenuta ad inserire nei turni di reperibilità il maggior numero di persone, dando una priorità ai lavoratori che facciano richiesta.
In caso di mancata risposta del lavoratore in turno di reperibilità, senza valide ragioni, non gli sarà riconosciuta la spettante indennità, e potranno essere intraprese le procedure disciplinari.
L’azienda potrà richiedere la reperibilità come segue:
- giornaliera: pari a 16 ore nei giorni feriali o 12 o 24 ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali;
- settimanale;
- con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 e non dovrà tuttavia essere richiesta per più di 7 giorni continuativi.
Al lavoratore, che in turno di reperibilità, sono richiesti uno o più interventi la cui durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 ore, sarà riconosciuto il diritto di comunicare all’azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità, potendo così usufruire del riposo vedendosi comunque riconosciuto l’intero importo dell’Indennità di reperibilità.
Il CCNL Credito prevede al lavoratore in reperibilità anche il riconoscimento delle ore di viaggio, sia per raggiungere che per rientrare dal luogo dell’intervento, retribuite con la Retribuzione oraria normale.
Nel CCNL Credito è prevista una retribuzione anche per le ore di intervento effettuate da remoto. Il periodo di reperibilità, nel CCNL Credito, può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale, qualificando così l’eventuale lavoro effettuato.
In caso di impossibilità di intervento, il lavoratore in turno di reperibilità, ha l’onere di comunicare e provare tempestivamente l’impedimento.
Reperibilità CCNL Trasporto
Il CCNL Trasporto, per le figure idonee a garantire la continuità operativa dell’azienda, facendo eccezione per il personale viaggiante non impegnato in servizi di pubblica utilità, è prevista la reperibilità.
Saranno definiti a livello aziendale i periodi di reperibilità, il compenso spettante ai lavoratori in reperibilità, e tutte le modalità di recupero del riposo interrotto per la reperibilità.
I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non potranno esimersi, fatto salvo giustificato motivo, dal compiere il turno di reperibilità.
Reperibilità CCNL Metalmeccanici
Nel CCNL Metalmeccanici la reperibilità è inquadrata come un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa.
Attraverso la reperibilità il lavoratore si mette a disposizione dell’azienda per coadiuvare la stessa in situazioni straordinarie, quindi non prevedibili, dove la collaborazione del lavoratore è utile al ripristino della regolare operatività o alla messa in sicurezza degli impianti.
Nel CCNL Metalmeccanici le ore trascorse dai lavoratori in reperibilità non si considerano nel computo totale dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Come abbiamo visto anche in altri Contratti collettivi, come ad esempio nel CCNL Edili PMI, l’azienda che decide di adottare lo strumento della reperibilità è tenuta a darne informazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
In un apposito incontro saranno illustrate tutte le modalità operative ed organizzative con cui l’azienda intende affrontare il tema della reperibilità.
Tali incontri tra azienda ed RSA sul tema della reperibilità dovranno tenersi con cadenza periodica, con il fine di verificare l’effettiva applicazione dell’istituto relativamente a tempi, utilizzo e rotazione delle risorse in reperibilità, con un focus sull’effettiva carattere di eccezionalità.
I turni di reperibilità dovranno essere organizzati con una programmazione plurimensile, ed al lavoratore l’assegnazione del turno dovrà essere fatta a mezzo di preavviso scritto di almeno 7 giorni. Al di fuori di tale finestra temporale sono ammesse sostituzioni dovute a sostituzioni delle persone coinvolte nei turni di reperibilità.
Al fine di garantire la massima rotazione delle risorse impegnate nella reperibilità, ed il rispetto dei tempi di reperibilità, è necessario che l’azienda impegni il maggior numero di risorse nei turni di reperibilità, dando precedenza, ove possibile, ai lavoratori che ne fanno richiesta.
Il lavoratore è obbligato ad accettare la reperibilità, fatto salvo giustificato motivo. Il lavoratore che ritiene avere un giustificato motivo per poter essere esentato dalla reperibilità, anche temporaneamente, potrà chiedere un incontro con la direzione aziendale anche con l’eventuale assistenza di una RSU, al fine di esporre le sue ragioni e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti .
In caso di chiamata il lavoratore in reperibilità è tenuto ad intervenire con tempestività raggiungendo il luogo di intervento in 30 minuti dalla richiesta.
È ammesso, con un accordo speciale, di formulare una pattuizione aziendale che preveda altre tempistiche di risposta e, al tempo stesso il lavoratore è tenuto ad informare l’azienda in caso il tempo previsto di intervento fosse maggiore rispetto a quanto pattuito.
L’azienda ha facoltà di sospendere l’indennità di reperibilità al lavoratore che assume comportamenti tali da rendere inutile il suo intervento durante i turni di reperibilità
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
- oraria;
- giornaliera;
- settimanale;
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
L’azienda dovrà riconoscere al lavoratore sottoposto a reperibilità un compenso di natura retributiva, differente da quanto invece riconosciuto in caso di intervento. I due compensi, quello per la reperibilità è quello per l’intervento, non sono cumulabili.
Verrà riconosciuto al lavoratore chiamato in servizio un compenso pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda, per il tempo intercorso tra la chiamata ed il raggiungimento del luogo di lavoro.
Le ore di lavoro effettuate sia sul luogo dell’intervento sia da remoto, rientrano regolarmente nel computo generale dell’orario di lavoro, ad eccezione dei riposi compensativi, e saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
In aggiunta all’indennità di reperibilità, ed al trattamento economico per il tempo di viaggio intercorso tra la chiamata e l’arrivo sul luogo di intervento, per ogni intervento effettivo sarà riconosciuto al lavoratore un compenso extra pari a 5,00 euro.
Il CCNL Metalmeccanici prevede una deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità, a patto che siano garantite almeno 8 ore di riposo giornaliero.
Qualora il lavoratore impieghi mezzi pubblici o il proprio mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro a seguito di chiamata, le spese di viaggio dovranno essere rimborsate sulla base di speciali accordi aziendali.
Quanto appena riportato, circa la gestione della reperibilità nel CCNL Metalmeccanici, non viene applicato per il personale direttivo.
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[…] abbiamo visto nel corso di altri articoli di approfondimento, come ad esempio quello sulla reperibilità, ci teniamo a precisare che questo è un aspetto legato al contratto collettivo di lavoro […]